Legge sulla legittima difesa: cosa prevede

Legge sulla legittima difesa: cosa prevede

In Italia esistono poche leggi famose e discusse come quella sulla legittima difesa: modificata nel tempo più volte, si tratta della norma che consente, al ricorrere di determinate circostanze, di potersi difendere dall’aggressione altrui con l’impiego della forza o delle armi. La legittima difesa, in buona sostanza, consente fare ciò che, in condizioni normali, non sarebbe possibile, cioè di avvalersi della forza contro l’altrui persona. 

 

Cosa prevede la legge sulla legittima difesa?

Come avrai modo di scoprire leggendo il presente articolo, la difesa è legittima solamente in determinate occasioni: al di fuori di queste, la reazione violenta all’aggressione altrui è illecita e, pertanto, esporrebbe il suo autore alla commissione di un reato vero e proprio. In pratica: quando la difesa non è legittima, costituisce essa stessa un reato. A seguito delle modifiche apportate nel 2019, il campo di applicazione della legittima difesa è stato esteso, consentendo così alle persone di poter rispondere alle offese altrui e, nello specifico, di poter impedire l’illecita introduzione nella proprietà privata. Cosa prevede la legge sulla legittima difesa? Scopriamolo insieme.

 

Legge sulla legittima difesa: cos’è?

Per legge sulla legittima difesa dobbiamo intendere quella norma del codice penale che disciplina le ipotesi in cui una reazione violenta nei confronti di un’altra persona è eccezionalmente consentita.

Come saprai, l’ordinamento giuridico vieta l’impiego della forza per tutelare le proprie ragioni: quando qualcosa non va, infatti, bisogna rivolgersi alla giustizia, cioè ai tribunali e alle forze dell’ordine.

La legge sulla legittima difesa prevede alcune ipotesi in cui la persona aggredita ingiustamente possa fare ricorso alla violenza per difendere sé stesso oppure gli altri.

La legittima difesa rientra, insieme ad alcune altre fattispecie (stato di necessità, consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, uno legittimo delle armi), tra le cosiddette cause di giustificazione, cioè tra quegli eventi che legittimano un comportamento che, altrimenti, costituirebbe reato.

In parole povere, un fatto che normalmente sarebbe delittuoso (ad esempio, una lesione personale) viene giustificato (e, quindi, non punito) in presenza di una circostanza scusante (la lesione è stata inferta per difendersi da un’aggressione).

Vediamo cosa prevede la legge sulla legittima difesa partendo dai presupposti necessari affinché ci si possa difendere lecitamente dall’aggressione altrui.

 

Quando la difesa è legittima?

La legge sulla legittima difesa dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa [1].

In poche parole, la legge sulla legittima difesa consente di rispondere alla condotta altrui se:

  • la difesa è l’unica scelta per preservare un diritto proprio o altrui;
  • sussiste il pericolo attuale (cioè, ancora in corso) di subire un ingiusto danno;
  • la difesa sia proporzionata all’offesa.

Analizziamo più nel dettaglio le caratteristiche della legittima difesa secondo la legge.

 

La necessità di difendersi

Innanzitutto, la difesa è legittima se c’è l’assoluta necessità di difendersi. In altre parole, la difesa è legittima soltanto se ci si trova davanti all’alternativa tra reagire o subire: o ci si difende agendo con la forza oppure si è vittima della condotta illegale altrui. Facciamo un esempio.

Tizio, mentre passeggia per strada, viene aggredito da una persona che vuole rapinarlo. Dopo avergli dato il portafogli, il malvivente estrae un coltello con l’evidente intenzione di colpirlo. Tizio, messo di fronte alla scelta di reagire o di essere pugnalato, colpisce il rapinatore al viso con un violento pugno.

Affinché la difesa sia legittima, dunque, la reazione deve essere, nella circostanza concreta in cui ci si trova, l’unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto aggredito.

 

Il pericolo attuale di subire un ingiusto danno

Secondo la legge sulla legittima difesa, si può reagire all’aggressione altrui solamente quando vi sia un pericolo attuale di subire un danno ingiusto. Cosa significa? Vuol dire che il pericolo dal quale ci si intende proteggere deve essere incombente, ancora sussistente nel momento in cui si reagisce alla condotta altrui.

Di conseguenza, se Tizio spara a Caio mentre questi sta scappando con la refurtiva, Tizio non verrà giustificato, ma risponderà penalmente della sua azione (lesione personale od omicidio).

 

La proporzionalità tra difesa ed offesa

La legge sulla legittima difesa prevede che la risposta all’aggressione altrui sia giustificata solamente se proporzionata all’offesa. Cosa significa?

Ci sono sostanzialmente due modi di interpretare la proporzionalità tra difesa e aggressione: il primo, lega la nozione ai mezzi utilizzati per difendere ed offendere (bastoni, coltelli, pistole, ecc.); il secondo, invece, collega la proporzionalità ai beni giuridici in gioco.

La prima teoria dice che la difesa è legittima se Tizio, aggredito, reagisce con la stessa arma di Caio, aggressore. Se fosse così, però, vorrebbe dire che Caio, armato di pistola e impegnato a svaligiare la casa di Tizio, potrebbe essere ucciso a colpi di arma da fuoco dal padrone di casa solamente perché “a parità di armi”. È chiaro che questa interpretazione non può essere sostenuta.

La seconda tesi, invece, afferma correttamente che la proporzionalità deve riguardare i diritti, cioè i beni giuridici coinvolti al momento dell’aggressione. Facciamo un esempio.

Se Caio svaligia la casa di Tizio, quest’ultimo non è legittimato a ferirlo o ad ucciderlo, anche se brandissero la stessa arma, perché il bene giuridico aggredito da Caio (il patrimonio di Tizio) è meno importante, nella scala dei valori costituzionali, del bene giuridico che aggredirebbe Tizio difendendosi (cioè l’incolumità fisica o la vita stessa di Caio).

 

Legittima difesa domiciliare: cosa dice la legge?

La legge sulla legittima difesa prevede una disciplina leggermente diversa nell’ipotesi (purtroppo frequente) in cui ci si debba difendere dall’altrui aggressione quando si è in casa propria.

Per legittima difesa domiciliare si intende la legittima difesa esercitata entro le mura di casa o nel luogo ove si svolge di solito la propria vita. Si tratta di un particolare tipologia di legittima difesa perché, come vedremo, la maggiore pericolosità causata dalla violazione di domicilio legittima chi si trova in casa a difendersi senza dover rispettare tutti i requisiti elencati in precedenza.

Secondo la legge, nel caso di violazione di domicilio (dovendosi intendere per tale non solo l’abitazione, ma anche ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale), sussiste sempre il rapporto di proporzione tra difesa ed offesa se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. la propria o la altrui incolumità;
  2. i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

 

Legittima difesa domiciliare: caratteristiche

La legittima difesa domiciliare si differenzia da quella “tradizionale” vista nei primi paragrafi per le seguenti caratteristiche:

  • presuppone la violazione di domicilio o di luogo ad esso equiparato (studio professionale, garage, box auto, negozio, ecc.);
  • si ritiene per legge sempre sussistente la proporzione tra difesa e offesa. Ciò significa che il giudice non dovrà verificare se il proprietario di casa, nel tutelarsi, abbia utilizzato mezzi proporzionati all’offesa, né che vi fosse necessaria proporzione tra i beni giuridici in gioco;

la difesa in casa è legittima se si utilizza un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendersi, purché vi sia il pericolo per la propria incolumità (nel caso di aggressione fisica, ad esempio) oppure per i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è concreto pericolo d’aggressione (un ladro viene scoperto mentre si sta impossessando dell’argenteria; nonostante gli venga intimato di allontanarsi, si avvicina con fare minaccioso, magari brandendo un’arma).

 

Legittima difesa nel caso di intrusione

La legge sulla legittima difesa, così come modificata nel 2019 [2], prevede un’ulteriore, particolare ipotesi nel caso in cui ci si voglia difendere da un’intrusione violenta.

Nello specifico, la nuova legge sulla legittima difesa prevede che, nei casi di violazione di domicilio, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una
o più persone.

Questo non significa, però, che si sia legittimati a fare fuoco in ogni circostanza: continua ad essere reato sparare alle spalle colui che si sta dando alla fuga, così come è sempre reato utilizzare armi quando non vi sia nessun pericolo per la propria incolumità.

 

Legge legittima difesa: cos’è il grave turbamento?

La riforma del 2019 ha modificato anche la disciplina dell’eccesso colposo: la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito trovandosi in condizione di particolare vulnerabilità ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto [3].

In linea di massima, l’eccesso colposo punisce la condotta di chi, pur difendendosi, supera i limiti dell’agire consentito: ad esempio, per allontanare un ladro che hai trovato in casa, pensi di esplodere un colpo in aria; tuttavia, a causa dell’agitazione del momento o di altra ragione non prevista né voluta, anziché sparare al cielo colpisci alla spalla il malintenzionato.

Prima della riforma del 2019, in un caso del genere avresti risposto di lesioni colpose, cioè di lesioni che non avresti voluto provocare; ora, nel caso di legittima difesa domiciliare, non sei più punibile per eccesso colposo, se la tua condotta è ricollegabile al grave turbamento emotivo derivante dall’altrui invasione. Di conseguenza, tornando all’esempio appena fatto, se intendi spaventare il ladro sparando in aria ma, per sbaglio, lo colpisci alla spalla, non sarai punibile nemmeno a titolo di colpa per le lesioni provocate.

 

note
[1] Art. 52 cod. pen.

[2] Legge n. 36 del 26 aprile 2019.

[3] Art. 55 cod. pen.